Art. 22.
(Diritti di informazione).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di ricevere dal committente comunicazione scritta, entro un mese dall'adozione, delle modificazioni convenute tra le parti degli elementi del contratto di cui all'articolo 18. Analoga comunicazione è inviata ai servizi per l'impiego competenti.
      2. Il committente è tenuto a organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori pari condizioni nell'accesso alle informazioni attinenti al lavoro e all'attività sindacale.